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Gli incentivi per l’efficienza energetica

Il DM “ContoTermico” pubblicato il 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al regime di sostegno che era stato introdotto nel 2011 dal D.Lgs. n°28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica ed alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Sono incentivabili gli interventi riguardanti l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari), la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione), la sostituzione o la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). Qualora abbinate agli interventi menzionati, anche la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica possono essere oggetto di specifici incentivi.

L’incentivo consiste in un contributo alle spese sostenute, che viene erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Tale contributo è calcolato sulla base della tipologia di intervento e dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari, è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Sono ammessi a beneficiare dell’incentivo sia le amministrazioni pubbliche che soggetti privati (intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).

Le categorie di interventi incentivabili sono due:
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica;
B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B), mentre i soggetti privati sono ammissibili solo per la categoria B.

Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.

Informazioni per accedere agli incentivi

Al via le sanzioni per le violazioni sui gas fluorurati

Il 12 aprile 2013 entra in vigore il D.Lgs. 26 del 5 marzo 2013, recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013. Il decreto regolamenta i provvedimenti per coloro – produttori, installatori e proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento, antincendio e pompe di calore – che violano le disposizioni previste dalle normative (DPR 27 gennaio 2012, n. 43) in materia di regolamento sulla gestione dei gas fluorurati. Specificatamente esse riguardano gli obblighi in materia di: contenimento delle perdite di gas fluorurati; recupero di gas fluorurati; certificazione delle imprese; trasmissione delle informazioni; etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature; divieti d’uso; immissione in commercio; iscrizione al Registro dei Gas Fluorurati.

I gas fluorurati sono gas che non esistono in natura ma sono stati sviluppati a fini industriali; contribuiscono all’1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati (dato UE) e sono particolarmente dannosi perché possono rimanere nell’atmosfera per migliaia di anni contribuendo all’incremento dell’effetto serra. Le disposizioni normative riguardano le attività con impiego di alcuni gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, ed in particolare:

  • gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l’aria condizionata;
  • i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura dell’alluminio ed utilizzati nell’industria elettronica;
  • l’esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato anch’essi nell’industria elettronica

Il Registro dei Gas Fluorurati regolamenta le professionalità (imprese e persone) connesse alla gestione dei gas fluorurati ad alto impatto ambientale. La sua gestione è affidata alle Camere di commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni di legge sono prevalentemente amministrative di natura pecuniaria e variano da 500 euro fino a 150 mila euro in relazione alla gravità della condotta (controllo dell’uso degli HFC, dei PFC e dell’esafluoruro di zolfo, tenuta del registro di impianto). I produttori che immettono in commercio prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o violano le norme sul controllo dell’uso di esafluoruro di zolfo possono essere puniti anche con l’arresto da tre mesi a nove mesi.

Il 12 aprile 2013 è anche la data termine per l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale da parte delle persone e delle imprese che svolgono attività su apparecchiature e impianti contenenti i gas fluorurati ad effetto serra (di cui ai Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008).

La Unioncamere fa sapere che per le iscrizioni delle imprese, anche se non è ancora conclusa la pratica inerente alle persone utilizzate e quindi manca ancora il relativo certificato (provvisorio o definitivo), onde rientrare nel termine del 12 aprile, è sufficiente che venga avviata tramite il sistema telematico la pratica di iscrizione dell’impresa entro le ore 23.59 del 12 aprile 2013. L’avvio dell’iscrizione consentirà di tracciare, grazie alla marca temporale assicurata dalla firma digitale dell’utente, la data di avvio della pratica alla quale viene associato il rilascio di un apposito numero identificativo; nel momento in cui la persona sarà in possesso del certificato provvisorio, potrà essere completata e trasmessa anche la richiesta di iscrizione relativa all’impresa. In caso di mancata iscrizione la sanzione prevista varia da 1.000 a 10 mila euro.

Il badminton per ottimizzare l’efficienza energetica delle industrie produttive

Un robot con cui giocare! Un sogno dell’infanzia è ora diventato realtà per i ricercatori del Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) in Belgio. Wim Symens e il suo gruppo hanno guidato lo sviluppo del primo robot che gioca a badminton. Ma il robot è solo una cavia per testare un software creato per ottimizzare l’efficienza energetica nel design dei macchinari.

Grazie al progetto di ricerca finanziato dall’UE ESTOMAD, un nuovo programma informatico è ora capace di scovare i “succhia-energia” nei cosiddetti sistemi meccatronici, che sono controllati sia da un software che da dispositivi elettronici. I risultati sono impressionanti. In seguito ad una analisi dell’efficienza energetica del robot badminton con il nuovo software, il gruppo di ricerca ha realizzato alcuni piccoli cambiamenti nei punti del sistema robotico in cui si era riscontrata il maggiore spreco di energia. «Siamo stati capaci di ridurre il consumo di energia del robot badminton del 50%» dichiara Wim Symens.

L’industria ha già espresso il proprio interessere nell’utilizzare questo tipo di analisi dell’efficienza energetica. Per esempio, PICANOL, un attore chiave nella produzione di macchine tessili, è stato capace di ridurre del 10/15% il consumo energetico delle macchine esistenti adattando il software alla propria linea produttiva.

badminton

Nel futuro gli ingegneri potrebbero utilizzare questo software per i macchinari anche prima che siano costruiti. Effettuare un’analisi virtuale nello stadio di progettazione potrebbe fornire un enorme vantaggio competitivo all’industria. «Un approccio virtuale è sempre preferibile. Puoi simulare le situazioni più strane, ad esempio temperature molto elevate o che cambiano repentinamente. Nella vita reale questi test sono molto costosi», spiega Tom Boermans dello studio di consulenza per soluzioni ingegneristiche LMS International, con sede a Leuven, in Belgio, uno dei partner del progetto.

In definitiva, il robot badminton e l’innovativo software aiuteranno gli ingegneri di molte industrie di diversa tipologia a ridurre il consumo energetico delle loro linee produttive, rendendole più sostenibili, e nel contempo a ridurre i costi dei loro prodotti finali. Questa è reale eco-innovazione.

Fonte: Science Daily

Agevolazioni fiscali per la sicurezza: D.L. n.83/2012

Fino al 30 giugno 2013 è possibile beneficiare del 55% di detrazione fiscale per la installazione degli impianti di sicurezza. Il Decreto Legislativo n.83/2012, infatti, tra i lavori di ristrutturazione edilizia che contempla per le agevolazioni fiscali, include anche tutti gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi”
.

L’Agenzia delle Entrate, al punto H della sua guida, menziona a titolo di esempio le seguenti tipologie di intervento: “rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline”.

Sicurezza Casa

Ai fini della detrazione è possibile considerare tutte le spese seguenti:

  • spese necessarie per l’esecuzione dei lavori;
  • spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Chi dovesse saltare la scadenza del 30 giugno 2013 non si preoccupi. Dal 1° luglio 2013, infatti, la detrazione fiscale resterà comunque attiva in maniera permanente seppure al 36% e con un massimale di importo dei lavori di € 48.000.

Ulteriori informazioni :

Decreto Legge 83-2012

Scheda informativa dell’Agenzia delle Entrate