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Agevolazioni fiscali per la sicurezza: D.L. n.83/2012

Fino al 30 giugno 2013 è possibile beneficiare del 55% di detrazione fiscale per la installazione degli impianti di sicurezza. Il Decreto Legislativo n.83/2012, infatti, tra i lavori di ristrutturazione edilizia che contempla per le agevolazioni fiscali, include anche tutti gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi”
.

L’Agenzia delle Entrate, al punto H della sua guida, menziona a titolo di esempio le seguenti tipologie di intervento: “rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline”.

Sicurezza Casa

Ai fini della detrazione è possibile considerare tutte le spese seguenti:

  • spese necessarie per l’esecuzione dei lavori;
  • spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Chi dovesse saltare la scadenza del 30 giugno 2013 non si preoccupi. Dal 1° luglio 2013, infatti, la detrazione fiscale resterà comunque attiva in maniera permanente seppure al 36% e con un massimale di importo dei lavori di € 48.000.

Ulteriori informazioni :

Decreto Legge 83-2012

Scheda informativa dell’Agenzia delle Entrate