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Polizza RC professionale: obbligo dal 15 agosto 2013

Dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti (eccetto i medici, per i quali il termine è prorogato al 15 agosto 2014) dovranno possedere un’assicurazione professionale. Qualsiasi professionista che esercita attività (ed è dunque iscritto ad un Ordine professionale) ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi dal suo lavoro e di comunicare al cliente il massimale e gli estremi della polizza stessa.

L’art. 1 della proposta di legge, assegnata il 9 gennaio 2008 in sede referente alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive di Montecitorio, recante “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni” si apre con: Chiunque esercita un’attività in regime libero-professionale è soggetto all’obbligo dell’assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall’esercizio di tale attività. Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare in modo organico la responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali.

Dopo 5 anni e mezzo (trascorso che parla da solo sulla rapidità della legislazione italiana) sembra che si sia giunti ad una conclusione dell’iter. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dal 15 agosto 2013 i professionisti che lavorano in ambito privato, al momento di assunzione di un incarico, dovranno possedere una polizza professionale (art.3 del D.L. 138-2011  e art.9 del D.L. 1-2012). L’obbligo scatta in virtù del D.P.R. 137/2012  “Riforma delle professioni”. L’onere di stipula di una polizza serve per assicurare il risarcimento al cliente per eventuali danni provocati da un professionista, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo. Nel settore pubblico l’obbligo già esiste da tempo per professionisti esterni e per diversi incarichi.

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La legge non specifica quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere, la Riforma delle Professioni (D.P.R. 137/2012) stabilisce solo che “il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).

Un professionista deve essere in grado di scegliere una buona soluzione in base all’attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l’esercizio della propria attività possa causare. Le polizze in genere prevedono la copertura dell’assicurato anche da errori o omissioni da parte di suoi collaboratori.

Le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). La copertura, in genere, vale anche se tali azioni sono rese con colpa grave. Non possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).

La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali.