Tecnopras Srl - Progettazione e installazione di impianti elettrici ed elettronici

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Gestione e manutenzione degli Impianti Termici: il nuovo Regolamento

Il 12 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di impianti termici (DPR 74/2013), che adegua alle norme europee la disciplina italiana relativa all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il decreto riguarda anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi a cui affidare i compiti di ispezione in ambito di edilizia sia pubblica sia privata. Con questo provvedimento l’Italia completa il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, da poco sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE.

Il regolamento agevola le procedure per gli impianti che hanno una potenza inferiore a 100 Kw (all’incirca il 90% del totale degli impianti), ad esempio sancendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, bensì biennali o quadriennali in dipendenza del tipo di alimentazione e della potenza.

I valori massimi della temperatura degli ambienti diventano 18°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento negli edifici a destinazione industriale o artigianale, 20°C (con + 2°C di tolleranza) per il riscaldamento in tutti gli altri edifici, 26°C (con – 2°C di tolleranza) per la climatizzazione in tutti gli edifici. Per l’accensione degli impianti di riscaldamento è definito un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, con possibilità di deroga da parte dei singoli Comuni.

Il DPR 74/2013 precisa inoltre le figure dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, i quali rispondono a tutti gli effetti qualora le norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente non vengano rispettate.

Il controllo e la manutenzione degli impianti vanno effettuate da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”. Nel caso di impianti termici di potenza superiore a 350 kWm, il responsabile deve essere certificato UNI EN ISO 9001 per il settore gestione e manutenzione degli impianti termici. Durante la verifica degli impianti va controllata anche l’efficienza energetica e specifico rapporto in merito va inviato al Catasto degli impianti termici.

Aria condizionata

Per accertare che le norme sul contenimento dei consumi energetici degli impianti termici siano rispettate, le autorità competenti effettuano ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza ternica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza ternica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Prevenzione incendi: la nuova normativa

Il 4 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 20 dicembre 2012, che sancisce le nuove regole tecniche relative alle misure di prevenzione incendi per gli impianti di protezione antincendio. Il decreto definisce la normativa per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione dagli incendi installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Gli impianti interessati sono quelli di rivelazione, segnalazione e allarme, controllo o estinzione e evacuazione di fumo e calore installati dopo il 4 aprile 2013, oppure già esistenti in quella data ma oggetto di interventi di modifica sostanziale.

Non sono invece oggetto del decreto, e hanno una regolamentazione propria secondo rispettivi decreti ministeriali o presidenziali, gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi; gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg; i depositi di soluzioni idroalcoliche; gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; i depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Allarme fuoco

Tra le novità del DM 20 dicembre 2012, c’è la possibilità per il professionista antincendio (e non più solo per il gestore del servizio) di attestare l’idoneità di portata, pressione e continuità dell’alimentazione idrica da acquedotto con riferimento alle reti di idranti e alle reti sprinkler. L’impianto deve seguire la regola dell’arte ed il progettista è responsabile delle caratteristiche e dei parametri dell’impianto. Va chiarito che quando gli impianti seguono le norme UNI o EN, la progettazione può essere eseguita da un tecnico abilitato; quando invece gli impianti seguono le norme NFPA, il progetto deve essere firmato da un professionista antincendio, iscritto alle liste del ministero dell’Interno.

La nuova normativa indica infine qual è la documentazione da presentare per la valutazione dei progetti e quali sono i documenti da esibire in caso di controllo e quelli da tenere per l’esercizio.

Visualizza il testo integrale del DM 20 dicembre 2012

Gli incentivi per l’efficienza energetica

Il DM “ContoTermico” pubblicato il 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al regime di sostegno che era stato introdotto nel 2011 dal D.Lgs. n°28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica ed alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Sono incentivabili gli interventi riguardanti l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari), la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione), la sostituzione o la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). Qualora abbinate agli interventi menzionati, anche la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica possono essere oggetto di specifici incentivi.

L’incentivo consiste in un contributo alle spese sostenute, che viene erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Tale contributo è calcolato sulla base della tipologia di intervento e dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari, è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Sono ammessi a beneficiare dell’incentivo sia le amministrazioni pubbliche che soggetti privati (intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).

Le categorie di interventi incentivabili sono due:
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica;
B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B), mentre i soggetti privati sono ammissibili solo per la categoria B.

Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.

Informazioni per accedere agli incentivi

SolarExpo 2013

Da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio 2013, Milano Fiera ospiterà la 14° edizione di SOLAREXPO. L’evento fieristico fra i primi tre al mondo specializzati sui temi dell’energia solare. All’esposizione fieristica saranno affiancati un insieme di eventi tecnico-scientifici di rilevanza per il settore, che ancora una volta faranno di questa manifestazione un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

L’esposizione vedrà la presenza di tutti gli attori industriali nazionali nonché dei leader internazionali del settore. Gli ambiti interessati da SOLAREXPO sono:

  • fotovoltaico
  • fotovoltaico a concentrazione
  • solare termodinamico a concentrazione
  • solare termico
  • architettura solare

Oltre ad un ricco programma convegnistico, per tutta la durata della manifestazione, nei giorni 8 e 9 maggio SOLAREXPO ospiterà il Global Solar Summit.

L’orario per il pubblico è dalle 9:30 alle 18:30.

Biglietto di ingresso alla fiera e ai convegni € 15,00. Sul sito dell’evento sono disponibili maggiori informazioni su altri tipi di ingresso.

Sito web: www.solarexpo.com

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